Agevolazioni edilizie anche per il tetto: proviamo a capirci qualcosa.

Con le  nuove norme anche il tetto rientra nel Superbonus

L’agevolazione prevista per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente considera, tra gli interventi, anche il rifacimento del tetto. Se all’ inizio dell’ iter legislativo il tetto doveva essere riscaldato, per poter usufruire del bonus, adesso le cose sono sostanzialmente cambiate.

L’agevolazione prevista per legge spetta, infatti, in caso di interventi trainanti riguardanti: l’isolamento termico sugli involucri (tra cui i sistemi di isolamento a cappotto), la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; interventi antisismici.

Le spese per la coibentazione del tetto rientrano nel primo di questi interventi. A condizione che, specifica l’Agenzia delle Entrate, il tetto sia “elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno, che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente”.-

Secondo Enea, infatti, sono detraibili le spese sostenute per coibentare il tetto, benché confinante con una zona non riscaldata (il cosiddetto “tetto freddo”), soltanto se il sottotetto è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale (che deve delimitare una zona sottostante riscaldata).

Alla detrazione maggiorata sono ricompresi gli edifici privi di attestato energetico perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli relativi al cappotto termico, di cui alla citata lettera a), comma 1 dell’art. 119, raggiungano una classe energetica in fascia «A», anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente.


La Legge di bilancio 2021 dispone che gli interventi per la coibentazione del tetto sono ammessi al 110% , senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.


Il tetto e la dispersione energetica

Contare su un tetto bene isolato è determinante, dato che il 20% delle dispersioni di calore passano da qui. Quindi, per fare efficienza energetica in edilizia, partendo dalla riqualificazione energetica, «è bene considerare il tetto, e farlo transitandolo verso classi energetiche più performanti.

Con particolare riferimento ai tetti, quindi, il legislatore ha reso irrilevante la presenza di un sottotetto non riscaldato, estendendo la detrazione maggiorata ai tetti compresi nella superficie disperdente lorda di un edificio.

Cosa bisogna fare o sapere per esser sicuri che il tetto rientri?

La legge di Bilancio 2021 introduce quindi una semplificazione: consente l’applicazione del superbonus anche per quei tetti delimitanti sottotetti non riscaldati ma non definibili «un’intercapedine» e, magari, non altrimenti coibentabili.

La relazione rilasciata da un tecnico che attesta la realizzazione del cappotto termico su superfici opache orizzontali per una superficie superiore al 25% della superficie lorda disperdente, è la base di partenza per detrarre anche il tetto, tegole comprese.

La maggior parte degli edifici esistenti ha un tetto a falda e, se non è stato costruito negli ultimi anni, mancherà sicuramente un adeguato strato di isolamento.

Le possibilità per intervenire sulle coperture esistenti sono principalmente 3:

  • Isolare a estradosso della copertura esistente
  •  Isolare la copertura dall’interno, a ridosso dell’ultimo solaio piano non praticabile
  • Isolare a intradosso della copertura.